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Sentenza pignoramento presso terzi: il Tribunale di Tivoli annulla l’inefficacia per ritardo della Cancelleria

tribunale tivoli

 

Il Tribunale Ordinario di Tivoli si è pronunciato su un reclamo riguardante un pignoramento presso terzi, stabilendo l’accoglimento dell’istanza e revocando l’ordinanza precedentemente emessa dal Giudice dell’Esecuzione. La decisione si inserisce in un quadro normativo che disciplina gli adempimenti procedurali necessari per la validità di un pignoramento.

Il Caso

L’oggetto del reclamo era l’ordinanza con cui era stata dichiarata l’inefficacia di un pignoramento per il mancato rispetto degli obblighi di notifica e deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo entro il termine previsto dall’art. 543, comma 5, c.p.c. Il creditore procedente, infatti, non aveva potuto notificare l’iscrizione a ruolo prima della data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, poiché la Cancelleria aveva comunicato l’accettazione dell’iscrizione a ruolo solo successivamente.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto fondato il reclamo, rilevando che la tardiva comunicazione da parte della Cancelleria ha impedito al creditore di rispettare il termine previsto. Poiché l’iscrizione a ruolo non si è perfezionata per causa a lui non imputabile e le notifiche sono state effettuate prima della nuova udienza di comparizione fissata dal Tribunale, il pignoramento non può essere dichiarato inefficace.

Il Riferimento Normativo

L’art. 543, comma 5, c.p.c. stabilisce che il creditore deve notificare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore e al terzo e depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione entro la data dell’udienza di comparizione. La mancata esecuzione di tale adempimento determina l’inefficacia del pignoramento. Tuttavia, il Tribunale ha chiarito che tale disposizione deve essere interpretata tenendo conto delle circostanze concrete, evitando di penalizzare il creditore per ritardi derivanti da fattori esterni.

Le Conseguenze della Sentenza

Accogliendo il reclamo, il Tribunale ha revocato l’ordinanza che dichiarava inefficace il pignoramento, ripristinando dunque la validità dell’azione esecutiva. Inoltre, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, riconoscendo la complessità giuridica della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Considerazioni Finali

Questa sentenza rappresenta un’importante interpretazione del dettato normativo, sottolineando la necessità di valutare il rispetto dei termini procedurali alla luce delle concrete modalità di funzionamento della Cancelleria. Il principio che emerge è che il creditore non può essere penalizzato per ritardi che non dipendono dalla sua volontà, garantendo così un equilibrio tra le esigenze di certezza del diritto e la tutela effettiva delle ragioni creditorie.

Un’ altra vittoria per l’avvocato Francesca Morfù e lo Studio legale Morfù & Associati. 
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